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MICROCLIMA :  la sensazione di benessere termico  

Con il termine “Microclima” si intendono quei parametri ambientali che influenzano gli scambi termici tra un soggetto e l’ambiente negli spazi confinati e che determinano il cosiddetto “benessere termico”.  Erroneamente a volte ci si riferisce al Microclima come all’insieme dei soli parametri fisici (temperatura, umidità etc..) mentre le norme definiscono sia i parametri di misura che la valutazione simultanea delle condizioni di lavoro. Comfort e Discomfort I fattori climatici microambientali, insieme al tipo di lavoro svolto, generano nel lavoratore una serie di risposte biologiche legate a situazioni di benessere ( comfort )  o di disagio”termico” (Discomfort). L’organismo umano, infatti, è orientato verso il mantenimento del bilancio termico in condizioni di equilibrio, consentendo alla temperatura corporea di assestarsi su valori ottimali. L’ASHRAE -American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers INC – definisce il comfort termico come la “condizione di benessere psicofisico dell’individuo rispetto all’ambiente in cui vive e opera”; va da se che il discomfort termico potrebbe causare nei lavoratori, e più in generale negli individui, se non un malessere di sicuro un mancato benessere.  La valutazione di tale stato soggettivo può essere oggettivata e quantificata mediante l’utilizzo di indici che tengono conto sia dei parametri microclimatici ambientali, sia del dispendio energetico connesso all’attività lavorativa (definito dispendio metabolico = MET) , sia della tipologia di abbigliamento comunemente utilizzato (definito isolamento termico= CLO)  . Indici di benessere PPD-PMV L’indice che con maggiore precisione rispecchia l’influenza delle variabili fisiche e fisiologiche sopracitate è l’indice PMV, Predicted Mean Vote. Sinteticamente esso deriva dall’equazione del bilancio termico il cui risultato viene rapportato ad una scala di benessere psicofisico ed esprime il parere medio, un voto medio previsto, sulle sensazioni termiche di un campione di soggetti che si trovano nel medesimo ambiente. Dall’indice PMV è derivato un secondo indice denominato PPD – Predicted Percentage of Dissatisfied – che quantifica percentualmente i soggetti comunque “insoddisfatti” in rapporto a determinate condizioni microclimatiche. Centraline Microclimatiche I rilevamenti vengono eseguiti mediante l’ausilio di centraline microclimatiche, come ad esempio i modelli utilizzati e noleggiabili da ICS S.r.l. i (noleggio strumenti : clicca qui per maggiori informazioni )  È un tipo di strumento portatile che, a seconda delle sonde collegate ad essa, permette di valutare parametri ambientali come temperatura media radiante, temperatura dell’aria, umidità relativa e velocità dell’aria, elaborando i valori rilevati e confrontandoli con i limiti prescritti dalla normativa di riferimento.  Ricordiamo che il titolo VIII del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i definisce il microclima come uno degli agenti di rischio fisico. Si sottolinea a questo proposito il principio affermato in generale all’art. 28 e ribadito nell’art. 181, che obbliga il Datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, incluso pertanto anche quello dovuto all’esposizione a microclima in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo, oltretutto sanzionabile. Se vuoi  approfondire contattaci per : procedure e misure noleggi corsi di formazione tutte le attività in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro Referente: Dr. Elvezio Albanesi Tel: 0664212256 info@icsservizi.com (Autore dell’articolo : Andrea Moreschini)

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carne frollata

LE CARNI E LA FROLLATURA

La carne e i prodotti derivati sono da sempre importanti nella nostra dieta per l’apporto proteico (100 g di bovino ci forniscono circa il 48% del nostro introito proteico giornaliero), per gli altri nutrienti (come ad esempio le vitamine del gruppo B quali B1, B2, B6, B12) ed anche per i minerali come selenio, fosforo e ferro. Quando parliamo di carne intendiamo il complesso formato da tessuto muscolare, tessuto connettivo e tessuto adiposo staccati dalle ossa e le dividiamo in: E ancora in Come sappiamo per poter consumare la carne dobbiamo attendere alcuni giorni dopo la mattazione. Ma cosa succede in quel periodo alla carne? Successivamente alla macellazione intervengono all’interno degli animali alcune importanti modificazioni: la prima avviene naturalmente alla morte e porta ad un irrigidimento delle fibre muscolari (Rigor mortis o rigidità cadaverica), la seconda – definita appunto frollatura– è invece un processo a cui la carne viene sottoposta volontariamente proprio per annullare o diminuire gli effetti del rigor mortis. Rigidità cadaverica e rigor mortis Il rigor mortis arriva dopo alcune ore dalla morte a seguito dell’arresto del flusso ematico che causa una serie di modificazioni: l’ossigeno non arriva più alle cellule muscolari che, essendo ancora vitali, ricavano energia dal glicogeno (riserva glucidica muscolare) e da una particolare molecola detta fosfocreatina, viene così prodotto acido lattico con un meccanismo molto simile a quelle che avviene quando effettuiamo uno sforzo prolungato. Questa reazione chimica procede fino a quando tutto il glicogeno e la fosfocreatina residui non sono consumati, a questo punto le fibre muscolari diventano dure per effetto del legame tra actina e miosina (proteine che regolano la contrazione muscolare) e il pH della carne raggiunge un valore di 5,4 circa (normalmente il pH appena delle carni appena mattate è tra 6,2 e 6,4). Se l’abbassamento del pH è utile dal punto di vista della sicurezza alimentare (la maggior parte dei batteri infatti teme i pH acidi), l’irrigidimento rende il consumo della carne difficile per cui la frollatura, da scelta, diviene quasi un obbligo. Frollatura La frollatura è la maturazione della carne e dura normalmente 6-14 giorni. Le cellule muscolari sono ormai muscolari morte hanno esaurito tutto il glicogeno, la fosfocreatina ed il pH è acido. A questo punto le cellule iniziano a sfaldarsi rilasciando particolari enzimi (detti proteolitici) che avviano la degradazione delle proteine, soprattutto di actina e miosina che si “slegano” rendendo più morbida la carne, e del tessuto adiposo, liberando amminoacidi e acidi grassi che migliorano sapore e tenerezza della carne, consentendo inoltre un innalzamento del pH ad un valore 6,4. Frollature di lunga durata Oggi il mercato dei prodotti di origine animale è sempre più orientato al consumo dei prodotti crudi e, per le carni bovine, dopo lunghi periodi di frollatura. Dal punto di vista della tenerezza va detto che una frollatura di due settimane garantisce già il livello di tenerezza necessario al consumo e che frollature più lunghe sembrano non fornire risultati migliori. Diverso è il discorso della “maturazione” ovvero della produzione di amminoacidi e acidi grassi che migliorano il sapore. La lunga durata di questo processo sembra avere un valore aggiunto ma per un periodo limitato che non va oltre 2 o 3 mesi. FROLLATURA E RISTORAZIONE Come detto, sempre più ristoranti offrono in menù alcune varietà di carne frollate per lunghi periodi. Alcuni acquistano carni già frollate, altri decidono di procedere in proprio acquistando carni non frollate effettuando il processo in proprio. Quali sono i passi che deve fare un ristoratore per offrire questo servizio nel rispetto delle leggi vigenti? Nel caso dell’acquisto di carne già frollata sarà sufficiente qualificare il fornitore secondo le procedure del proprio piano di autocontrollo e trattarle come tutte le altre carni (rispetto della catena del freddo, igiene del personale e delle strutture, rintracciabilità, ecc.) Per l’autoproduzione di carni frollate le attenzioni devono necessariamente aumentare, sarà infatti necessario acquistare attrezzature specifiche che consentano una frollatura a temperatura e umidità controllate, effettuare l’analisi dei rischi, definire le procedure di lavorazione e procedere alla modifica del piano di autocontrollo. In ultimo vanno condotte le procedure di verifica che validino il processo. Tra le procedure di validazione attuabili quella che mostra maggiori garanzie è senza dubbio l’analisi dell’alimento prima di essere sottoposto a frollatura ed al termine del periodo prestabilito (60, 90, 180 giorni), per assicurarsi non si siano sviluppati batteri patogeni dannosi per la salute. Con la ICS SRL puoi approfondire la conoscenza delle procedure di frollatura, avere maggiori informazioni sul piano di autocontrollo, sulla gestione delle celle frigorifere e, soprattutto, puoi formare il personale anche a titolo gratuito. Referente:  Alessandro Pugliese  – Tel: 0664212256     info@icsservizi.com

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OLIO DI OLIVA : QUANDO E’ DAVVERO EXTRA VERGINE

Gli oli si caratterizzano per la composizione prevalente di acidi grassi insaturi che li rende liquidi a temperatura ambiente, i grassi al contrario sono composti prevalentemente da acidi grassi saturi che li rendono solidi a temperatura ambiente, sono più leggeri dell’acqua, perché hanno minore densità, e sono anche insolubili in acqua, motivo per cui acqua e olio non si miscelano tra di loro.
Si caratterizzano inoltre per il punto di fumo, che varia a seconda del tipo di olio ed è la temperatura oltre la quale si sviluppano vapori di acroleina che è una sostanza dannosa ….

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NORME SULL’INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE O DEL LUOGO DI PROVENIENZA DELL’INGREDIENTE PRIMARIO DI UN ALIMENTO

Il 28 Maggio è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1169/2011 riguardo la ” NORME SULL’INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE O DEL LUOGO DI PROVENIENZA DELL’INGREDIENTE PRIMARIO DI UN ALIMENTO” Il regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, n. 1308/2013, n. 110/2008 o n. 251/2014 o protette a norma di accordi internazionali, né ai marchi registrati ai sensi della direttiva (UE) 2015/2436. Il paese di origine o di provenienza di un ingrediente primario che non sia lo stesso del paese di provenienza del prodotto alimentare dovrà essere indicato: (a) con riferimento a una delle seguenti aree geografiche: (I) “UE”, “non UE” o “UE e non UE”; (II) Regione o altra area geografica all’interno di più Stati membri o nei paesi terzi, come definiti dal diritto pubblico internazionale o intesi dai consumatori medi normalmente informati; (III) Zona di pesca della FAO, mare o corpo di acqua dolce, come definiti dal diritto internazionale o intesi dai consumatori medi normalmente informati; (IV) Stato(i) membro(i) o paese(i) terzo(i); (V) Regione, o qualsiasi altra area geografica all’interno di uno Stato Membro o all’interno di un paese terzo, conosciute dai consumatori medi normalmente informati; (vi) il paese di origine o il luogo di provenienza in conformità con le specifiche disposizioni dell’Unione applicabili per l’ingrediente(i) principale(i) in quanto tale. (B) mediante una dichiarazione: “(nome dell’ingrediente principale) non proviene da (il paese di origine o il luogo di provenienza del cibo)” o una dicitura simile. Le dimensioni dei caratteri di queste informazioni in etichetta sono le stesse stabilite dal Reg. 1169/2011. Il regolamento entrerà in vigore a partire dal terzo giorno di pubblicazione sulla Official Journal of the European Union e sarà comunque applicabile dal 1 aprile 2019.   In allegato, scaricabile, la bozza del Regolamento. Regolamento (UE) 2018-775 origine ingredienti

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Pubblicato il decreto che introduce l’obbligo di indicazione in etichetta dei derivati del pomodoro

Il 26/02/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce l’obbligo di indicazione in etichetta dell’origine dei derivati del pomodoro. Il provvedimento introduce la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero caseari, per la pasta e per il riso. Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro. Il testo del decreto

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