Patente edile : come fare, chi riguarda?

Cosa è la Patente a Punti e chi deve farne richiesta

La “patente a punti”, analogamente alla patente di guida, è un certificato rilasciato alle imprese edili e liberi professionisti per certificare il rispetto delle  misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza nei cantieri.
In vigore dal 1° ottobre 2024, questa patente avrà 30 punti complessivi, e potrà subire delle decurtazioni in caso di violazione della normativa in vigore.
Sono escluse le aziende che effettuano solo fornitura e i titolari di attestazione SOA superiore alla terza categoria.

Può essere richiesta dai soggetti interessati (o tramite un soggetto delegato), attraverso il sito dell’ispettorato nazionale del lavoro (procedura attiva dal 1° ottobre) che rilascerà il documento in formato digitale.

In fase di richiesta, l’azienda AUTOCERTIFICA  di essere in possesso del certificato di iscrizione alla camera di commercio, DURC, DVR e allegati annessi, attestati di formazione obbligatoria sicurezza-lavoro, nomina del RSPP, certificazione di regolarità fiscale.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi occorre preventivamente attestare l’avvenuta partecipazione al corso di formazione sicurezza lavoro “art. 36-37 rischio alto “ pertinente alla specifica attività che andrà a svolgere

I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.

Le informazioni contenute

La patente  riporta le seguenti informazioni

•           dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente
•           dati anagrafici del soggetto richiedente la patente
•           data di rilascio e numero della patente
•           punteggio attribuito al momento del rilascio
•           punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
•           eventuali provvedimenti di sospensione
•           eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti.

I crediti riconosciuti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:

•           crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente

•           crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto

•           In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti

•           crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili per investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 

•           In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

•           Per il calcolo dei crediti aggiuntivi è disponibile una tabella sul sito del Ministero

Revoca e decurtazione

La decurtazione dei punti , di competenza degli Ispettorati del Lavoro, avviene a seguito di controlli ispettivi ed in misura proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse .  Il calcolo è indicato in una tabella specifica egualmente disponibile sul sito del Ministero     

Nella fase ispettiva , qualora venga attestata l’assenza della patente o un numero di crediti inferiore a 15 , viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 €  nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Decorsi dodici mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.


Per informazioni sui corsi art. 36-37 , per il supporto alla fine dell’ottenimento della patente a punti contattateci ai seguenti recapiti : e.mail info@icsservizi.com tel. +390664212256
Referenti: Elvezio Dr. Albanesi, Andrea Dr. Moreschini